
CASELLA POSTALE APERTA
40064 OZZANO EMILIA (BOLOGNA)
Statuto
tipo di Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla FIDAL
Articolo
1 - Denominazione e sede
E' costituita in
Ozzano Emilia, in Corso Garibaldi, 2 una associazione sportiva, ai sensi
degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Associazione
Sportiva Dilettantistica POD. OZZANESE ”.
1.
L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la
vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto
o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
2.
Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo
sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell’
atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei
soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o
di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza
e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi
sociali, l’associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione,
conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive
abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è
altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l’avvio,
l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva
della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i
presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei
propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3.
L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della
struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività
delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni
volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per
assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e
specializzare le sue attività.
4.
L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e
alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione
Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui
intenderà affiliarsi; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti
disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a
suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero
prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti
all'attività sportiva.
5.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme
degli statuti e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva e/o federali
nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società
affiliate.
6.
L'associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri
atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.
Articolo 3 -
Durata
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere
sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 -
Domanda di ammissione
1.
Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone
fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive
svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una
irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per
irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non
limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e
della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva,
con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia
indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio
dell’associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi
organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al
rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno
redigere una domanda su apposito modulo.
3.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di
presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del
consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui
decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
4.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le
stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il
genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti
nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne.
5.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 -
Diritti dei soci
1.
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione,
del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato
attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio
minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della
maggiore età.
2.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire
cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei
requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3.
La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal
consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite
nell'apposito regolamento.
Articolo 6 -
Decadenza dei soci
1.
I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A.
dimissione volontaria;
B.
morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento
richiesto della quota associativa;
C.
radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute
disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta,
costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
D.
scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente
statuto.
2.
Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c),
assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea
ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il
socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una
disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino
alla data di svolgimento dell’assemblea.
3.
L'associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7 -
Organi
Gli organi
sociali sono:
a)
l'assemblea generale dei soci;
b)
il presidente;
c)
il consiglio direttivo.
Articolo 8 -
Funzionamento dell’assemblea
1.
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando
è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli
associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti
gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al
consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il
pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono
l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del
consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere
richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o,
comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli
associati.
4.
Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in
caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente
intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella
assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche
sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori,
i candidati alle medesime cariche.
6.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale
dell’assemblea sia redatto da un notaio.
7.
Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e
l’ordine delle votazioni.
8.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal
presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con
le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la
massima diffusione.
Articolo 9 -
Diritti di partecipazione
1.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e
non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno
diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo
delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale
decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello
svolgimento della stessa
2.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta,
non più di un associato.
Articolo 10
- Assemblea ordinaria
1.
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni
prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale
comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o
telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno,
il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2.
L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e
convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e
per l'esame del bilancio preventivo.
3.
Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive
generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti
sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli
argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non
rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano
legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11
- Validità assembleare
1.
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con
la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e
delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni
socio ha diritto ad un voto.
2.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita
quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria
che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il
numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai
sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento
dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 12
- Assemblea straordinaria
1.
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo
almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede
dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta
ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle
materie da trattare.
2.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione
e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti
reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi
qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il
funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e
modalità di liquidazione.
Articolo 13
- Consiglio direttivo
1.
Il consiglio direttivo è composto da
un numero dispari di sette componenti, determinato, dai soci
eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio
direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con
funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica un anno ed i
suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a
maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente
tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle
quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di
incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e
della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del
Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso
aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi
superiori ad un anno.
3.
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
4.
In caso di parità il voto del presidente è determinante
5.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare
da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le
formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la
massima diffusione.
Articolo 14
- Dimissioni
1.
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio
venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del
consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il
subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere
non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni
conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano
candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei
suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle
votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza
dei consiglieri sostituiti.
2.
Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo
a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal
vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla
prima assemblea utile successiva.
3.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica
qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la
maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale
evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea
ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova
costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione
dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte
dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo 15
- Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo
ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei
consiglieri, senza formalità.
Articolo 16
- Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti
del consiglio direttivo:
a) deliberare
sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il
bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le
date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e
convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8,
comma 2;
d) redigere gli
eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i
provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere
necessari;
f) attuare le
finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea
dei soci.
Articolo 17
- Il presidente
Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel
rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale
rappresentante in ogni evenienza.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente
delegato.
Articolo 19
- Il segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del
consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla
corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si
incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei
pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Articolo -
20 Il rendiconto
1.
Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione,
sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il
bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione
economico-finanziaria dell’associazione.
2.
Il bilancio deve essere redatto
con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del
principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta
all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Articolo 21
- Anno sociale
L'anno sociale
e l'esercizio finanziario iniziano il
01/01 e terminano il 31/12 di ciascun anno.
Articolo 22
- Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate
annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da
lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate
dall’associazione.
Articolo 23
- Sezioni
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni
nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi
sociali.
Articolo 24
- Clausola compromissoria
Tutte le
controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi
saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed
Arbitrato per lo Sport presso il Coni.
Articolo 25
- Scioglimento
1. Lo
scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci,
convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di
almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in
prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il
solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta
dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo
scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci
con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea,
all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla
destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La
destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che
persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla
legge.
Articolo 26 - Norma di
rinvio
Per quanto non
espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello
statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera a cui
l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.